La concessione abusiva di credito si verifica nel momento in cui il finanziatore concede in maniera irresponsabile del credito a favore dell’imprenditore insolvente o in stato di crisi dichiarata
Da atteggiamenti di ricorso abusivo e di abusiva concessione del credito possono scaturire danni alla società finanziata o amministrata X coinvolta. Nel dettaglio, il danno tradizionalmente collegato a queste condotte, si configura, a livello economico, con la scarsa consistenza del patrimonio sociale e a livello contabile, con il peggioramento delle perdite incentivate dalla continuazione dell’attività d’impresa.
Con l’obiettivo di configurare la responsabilità del soggetto finanziatore, il curatore detiene il dovere di provare e confermare:
- la condotta violativa delle regole che regolamentano l’attività bancaria, implicanti il dolo o la colpa, ossia la negligenza, l’imprudenza e la violazione di leggi e regolamenti ai sensi dell’art. 43 c.p.;
- il danno-evento, conseguito dalla prosecuzione dell’attività d’impresa in perdita;
- il danno-conseguenza, relativo al fagocitare la condizione di dissesto;
- il rapporto di casualità tra questi danni e la condotta mantenuta.
Nell’ambito di pagamenti preferenziali, il danno cagionato si costituisce come un danno da mancata falcidia (riduzione) del credito pagato per intero, ossia da maggiore falcidia dei crediti ammessi. Il danno quindi è uguale alla differenza tra l’importo che il creditore ha acquisito a mo’ di pagamento e quanto avrebbe avuto in moneta fallimentare, in virtù dell’ammontare della somma che in assenza di pagamento sarebbe stata suddivisa tra tutti gli altri creditori, in ottemperanza delle regole vigenti.
Rispetto all’azione revocatoria, la conoscenza in capo al soggetto dello stato di insolvenza di cui all’art. 67, co. 2, dovrà essere registrata come effettiva e non solo potenziale, dando così importanza, tra gli altri, alla concreta situazione psicologica della parte rispetto al momento dell’atto impugnato. La relativa prova risulta a carico della procedura che agisce e che può assolvere a tale onere anche per mezzo di presunzioni gravi e concordanti ex artt. 2727 e 2729 c.c., appurato che la legge non pone limiti in proposito.

Lo stato d’insolvenza poggia su un chiaro quadro di impotenza economica che prende piede nel momento in cui l’imprenditore non è più nelle condizioni di espletare regolarmente, con mezzi normali, le proprie obbligazioni, poiché vengono meno quelle fondamentali condizioni di liquidità e di credito. Il perpetrarsi dello stato d’insolvenza non è esente dalla possibilità che l’attivo superi il passivo e dall’assenza di confermati inadempimenti. L’insolvenza risiede nell’incapacità di generare beni con un margine di redditività da destinare alla copertura delle necessità di impresa, come l’estinzione dei debiti appunto, e nell’impossibilità di ricorrere al credito in quadri di normalità, ovvero senza gravi decurtazioni del patrimonio.
Per accertarsi dell’avvenuta percezione dello stato di insolvenza da parte del soggetto finanziatore, bisogna tener presente le qualità e le specifiche conoscenze tecniche del creditore, delle proprie qualità personali e professionali, e anche delle condizioni peculiari entro le quali si è trovato concretamente ad operare, in modo da far ritenere che il finanziatore, usando la normale prudenza, non potesse non percepire i sintomi chiari della situazione di insolvenza del debitore. Il criterio della diligenza richiesta deve essere parametrato alla categoria di appartenenza del terzo e al dovere di informazione, caratteristico del settore di operatività.
L’esenzione dalla revocatoria prevista all’art. 67, co. 3, lett. b, l. fall. prescinde dalla natura solutoria o ripristinatoria della rimessa e quindi dal fatto che la stessa afferisca a un conto scoperto o solo passivo, ma impone al giudice del merito di accertare la revocabilità della rimessa stessa avuto riguardo, oltre che alla consistenza, alla durevolezza di essa. Tale accertamento non può essere surrogato dalla semplice quantificazione della differenza tra l’ammontare massimo raggiunto dalle pretese della banca nel periodo per il quale è provata la conoscenza dello stato di insolvenza e l’ammontare residuo delle stesse alla data in cui si è aperto il concorso.



