Con il termine tasso soglia si fa riferimento al tasso limite superato il quale nell’ambito di un prestito si parla di usura
L’usura corrisponde all’azione di prestare denaro in subordino ad un interesse troppo elevato o spropositato, un interesse che supera il limite stabilito dalla legge traendo beneficio da una situazione di bisogno e/o difficoltà di un soggetto X. L’usura viene considerata dal legislatore come un delitto ai danni del patrimonio ed è sanzionabile con multe, reclusioni e confische dei beni oggetto di usura.
Il riferimento del tasso soglia
Al fine di determinare il tasso superato il quale gli interessi sono considerati usurari, bisogna fare riferimento alla Legge 108/1996, che prende appunto la titolazione di disposizioni in materia d’usura.
Si tratta di una legge che va a stabilire un limite massimo – detto appunto soglia – al valore che i tassi di interesse possono acquisire per non essere considerati usurari, implicando il riferimento ad una sorta di automatismo basato sui tassi medi utilizzati dal mercato.
In base al tipo di meccanismo di finanziamento previsto, si contemplerà una soglia massima diversa.
Nello specifico, all’art. 2, comma 1, della Legge 108/96 si cita: Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari (…) nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. (…)
Il comma 4 del medesimo art.2 specifica che: Il limite previsto dal terzo comma dell’articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall’ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.
Ne consegue che:
- Gli intermediari finanziari e gli istituti di credito informano la Banca d’Italia circa i tassi sviluppati, che questa rielaborerà allo scopo di determinare un tasso medio.
- Banca d’Italia comunica il TEGM (il tasso effettivo globale medio)
- A quest’ultimo tasso sarà applicato l’automatismo contemplato dalla legge rispetto al calcolo del valore soglia, strutturato sui seguenti presupposti:
- Il valore viene incrementato di ¼
- Al risultato ottenuto vengono addizionati 4 punti percentuali
- Si procederà al confronto del risultato acquisito con il tasso medio di partenza; qualora la differenza è minore di 8, il tasso soglia rilevato sarà frutto del calcolo appena dettagliato sopra, se invece la differenza è maggiore di 8 il tasso soglia è calcolato attraverso l’aumento di 8 punti rispetto al tasso medio globale di partenza.

L’usura
A parte il concetto di usura generalizzato – riferibile al superamento del tasso di interesse soglia – l’articolo 644 del codice di procedura penale struttura un’ulteriore categoria di interessi usurari, prescindibili da ogni riferimento con i tassi soglia. Ci riferiamo a quelli che “avuto riguardo (…) al tasso medio praticato per operazioni similari risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria“.
La categoria appena menzionata si riferisce alla c.d. usurarietà, poiché basata sul contesto contingente e il giudice al fine di stabilirla si accerta dell’esistenza di due fattori:
- il quadro di scompenso economico e/o finanziario del soggetto passivo
- la sproporzione degli interessi concordati rispetto alle effettive modalità di fatto
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