Cos’è il sovraindebitamento? Una guida pratica
Il soggetto che versa in una situazione di sovraindebitamento è colui il quale nonostante i tentativi e gli sforzi, non è più in grado di far fronte ai propri obblighi ed impegni economici, impossibilitato quindi a rimborsare eventuali forme di finanziamento attivate in precedenza. Il sovraindebitamento può subordinarsi a diverse spese rateizzate, o a certi imprevisti soggetti a problematiche di mercato, familiari, di lavoro, ect.
OCC – Organismo per la Composizione della Crisi
L’OCC corrisponde ad un’istituzione a carattere indipendente ed imparziale, impegnata a fornire informazioni circa il sovraindebitamento, valutando ogni tipo di richiesta in capo a quei soggetti interessati ad attivare la procedura e nominando i Gestori della Crisi.
Solo quegli enti pubblici iscritti all’interno dell’apposito registro sono abilitati a fornire il servizio e possono farlo esclusivamente nell’ambito del proprio territorio di competenza.
I Gestori della Crisi
Il Gestore della Crisi è un professionista scelto dall’istituzione per studiare la situazione di chi è in sovraindebitamento e trovare, insieme al debitore, delle possibili soluzioni. L’obiettivo è quello di creare certe condizioni adatte per cui debitori e creditori saranno capaci di uscire insieme da situazioni di stallo particolari.
Nota bene: l’OCC e il Gestore non si sostituiscono e non finanziano in alcun modo il debitore.
La normativa pertinente questo quadro specifico nasce con la Legge 3/2012, la quale ha introdotto “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento”.
Il Decreto Ministeriale 202/2014 ha poi sancito il “Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento”.
Successivamente, la Legge 132/2015 ha delineato maggiormente il quadro, “recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria”.
In ultimo, il Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza – D.lgs 14/2019 – si è occupato di riformare la materia complessiva, trasformandosi presto nel più solido punto di riferimento del settore. Per qualsiasi testo ed aggiornamento sulla normativa si fa sempre riferimento alla Gazzetta Ufficiale.
Procedure
L’OCC – Gestore della Crisi – insieme ad un giudice delegato analizzano la fattibilità circa eventuali soluzioni pertinenti i singoli casi specifici.
- Concordato minore: viene proposto ai creditori un programma con tempistiche ed importi ben definiti, a saldare in forma totale o parziale i vari debiti accumulati. L’accordo sarà raggiunto solo nel caso in cui quei creditori corrispondenti al 50% del debito si mostrino favorevoli a suddetta proposta.
- Ristrutturazione debiti dell’utente: questa seconda alternativa segue un po’ i meccanismi della precedente citata sopra, con la differenza però che non appare necessario il consenso dei creditori. Questa possibilità inoltre è riservata in maniera esclusiva solo ai debiti che non riguardano un’attività professionale in corso.
- Liquidazione controllata del sovraindebitamento: debitore e Gestore valutano, analizzano e selezionano i beni da vendere al fine di destinare il ricavato al pagamento totale o parziale dei debiti in essere. In relazione all’esito della procedura di gestione delle crisi, il debitore che si è attivato in tal senso con impegno e trasparenza potrà beneficiare – previa opportuna verifica – dell’esdebitazione. L’esdebitazione implica l’opportunità di chiudere definitivamente con i vecchi debiti, pur se saldati solo in parte per mezzo della gestione delle crisi.
- Esdebitazione del debitore incapiente: questa possibilità è riservata a quegli utenti che allo stato attuale non hanno nulla da porre a disposizione dei propri creditori. In questo quadro peculiare, la procedura rimane aperta per quattro anni, nel corso dei quali la situazione economica dell’utente svincolato dai propri debiti verrà costantemente monitorata.
Suddette procedure potranno essere attivate solo ed esclusivamente da quei debitori che si trovano in una condizione di sovraindebitamento, ad eccezione del caso della liquidazione controllata, in cui il creditore conserva la facoltà di presentare l’istanza (si veda l’art. 268 comma 3 D. Lgs. 14/2019).

Soggetti interessati (e non)
Ma chi può accedere, nel concreto, alle soluzioni di esdebitazione citate sopra?
- consumatore;
- c.d. start up innovativa;
- imprenditore agricolo;
- imprenditore sotto soglia (art. 2 comma 1 lettera d del Codice della Crisi) negli ultimi tre esercizi prima del deposito dell’istanza di fallimento: un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a € 300.000,00 (trecentomila), ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila, ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila;
- imprenditore sopra soglia art. 2 comma 1 lettera d del Codice della Crisi ma con debiti inferiori ad € 30.000,00 (trentamila);
- imprenditore cessato;
- socio illimitatamente responsabile;
- professionisti, artisti ed altri lavoratori autonomi;
- società professionali ex L. 183/2011;
- associazioni professionali o studi professionali associati;
- società semplici costituite per l’esercizio delle attività professionali;
- enti privati non commerciali.
I soggetti che invece non possono accedervi sono:
- L’imprenditore soggetto ad altre procedure concorsuali;
- chi, nei 5 anni precedenti, ha già fatto ricorso ad una procedura per sovraindebitamento;
- chi ha subito provvedimenti di revoca, risoluzione o annullamento dell’accordo di ristrutturazione o del piano del consumatore;
- chi presenta una documentazione incompleta o insufficiente a ricostruire la situazione economica.
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