Rottamazione quater 2023: scadenza al 30 giugno e proroga per gli alluvionati

Rottamazione quater 2023: termine ultimo per aderire fissato al 30 giugno, con proroga per i danneggiati dall’alluvione. Analizziamo insieme la sintesi delle regole e dei regimi di proroga

Il 30 giugno rappresenta il termine per aderire al programma di Rottamazione quater riguardante le cartelle di pagamento.

Le richieste per partecipare al programma di Definizione agevolata devono essere presentate esclusivamente attraverso la modalità telematica sul sito web dell’Agenzia delle Entrate.

La scadenza non si applica alle aree colpite dal maltempo a maggio, per le quali l’adesione è rinviata al 30 settembre 2023, come previsto dal decreto Alluvione (DL n. 61/2023).

Infatti, il provvedimento ha stabilito una proroga di tre mesi per i termini relativi alla Definizione agevolata delle cartelle (“Rottamazione-quater”) per coloro che, al 1° maggio 2023, avevano la residenza o la sede legale o operativa nelle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, colpite da gravissimi fenomeni alluvionali.

Si ricorda che l’adesione alla “Rottamazione-quater” dei debiti affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 consente ai contribuenti di pagare solo l’importo residuo del debito senza dover corrispondere sanzioni, interessi (inclusi quelli di mora) e spese amministrative. Inoltre, le multe stradali potranno essere regolate senza dover pagare interessi di alcun tipo e spese amministrative.

Sarà possibile effettuare il pagamento in un’unica soluzione o in massimo 18 rate entro 5 anni.

L’Agenzia delle Entrate, nell’ambito di un comunicato stampa, ha sottolineato l’importanza di presentare le domande di adesione in anticipo rispetto alla scadenza, per evitare possibili rallentamenti dei sistemi informatici causati dall’elevato traffico degli ultimi giorni.

La proroga per gli alluvionati

Per coloro che al 1° maggio 2023 avevano la residenza o la sede legale o operativa nelle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, come indicato nell’Allegato 1 del decreto Alluvione, i termini e le scadenze per la Definizione agevolata sono prorogati di 3 mesi.

Di conseguenza, l’istanza di adesione potrà essere presentata entro il 30 settembre 2023, mentre l’invio della notifica delle somme dovute per il completamento del programma di “rottamazione” sarà effettuato dall’Agenzia delle Entrate entro il 31 dicembre 2023.

La scadenza per il pagamento delle rate è stata inoltre prorogata a tre mesi.

Oltre alla modifica dei termini della Definizione agevolata, il decreto Alluvione implica altre misure relative alla riscossione.

In particolare, per i soggetti coinvolti dal provvedimento, sono sospese fino al prossimo 31 agosto le attività di notifica delle cartelle di pagamento e delle attività di riscossione.

Restano anche sospesi i termini dei pagamenti fiscali e non fiscali derivanti dalle cartelle di pagamento, dai solleciti di accertamento esecutivo e dagli avvisi di addebito in scadenza tra il 1° maggio e il 31 agosto 2023.

Sono inoltre sospesi i pagamenti delle rate in scadenza durante il periodo di sospensione, relativi ai piani di rateizzazione già in corso al 1° maggio 2023 o riguardanti le somme dovute nel quadro della Definizione agevolata (“Rottamazione-ter” e “Definizione agevolata per le risorse proprie UE”).

I termini di pagamento riprenderanno il decorso dal 1° settembre 2023.

In data 5 giugno, l’Agenzia delle Entrate ha anche aggiornato il documento PDF delle domande frequenti sulla Rottamazione quater.

rottamazione quater

Il calendario

Mediante il decreto n. 51/2023, si prevede una rinnovata tempistica per la liquidazione dei debiti derivanti dai singoli carichi assegnati agli esecutori delle riscossioni dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Invece di dover essere saldati entro il 31 luglio 2023, tali importi potranno essere pagati in un’unica soluzione entro il 31 ottobre 2023, oppure in un massimo di diciotto rate. Le prime due rate, pari al 10% dell’importo totale da definire, dovranno essere corrisposte rispettivamente entro il 31 ottobre (anziché il 31 luglio) e il 30 novembre 2023. Le rate rimanenti, anch’esse di pari entità, scadranno il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno a partire dal 2024. Nel caso di pagamento rateale, si applicheranno interessi al tasso annuo del 2% a partire dal 1° novembre 2023 (anziché dal 1° agosto 2023).

La volontà di avvalersi della procedura di definizione dovrà essere manifestata entro il 30 giugno 2023 (e non più entro il 30 aprile 2023), con la possibilità di apportare integrazioni entro la stessa data.

L’agente della riscossione potrà comunicare le somme dovute entro il 30 settembre 2023, anziché entro il 30 giugno. Inoltre, la data in cui le rate sospese saranno automaticamente revocate viene spostata al 31 ottobre 2023, rispetto alla precedente data del 31 luglio.

Rottamazione quater 2023

I contribuenti che abbracciano la rottamazione dei debiti affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, pagheranno solo l’importo residuo del debito senza dover corrispondere sanzioni, interessi di mora, quelli iscritti a ruolo e l’aggio; le multe stradali potranno essere liquidate senza il pagamento di interessi, indipendentemente dalla loro denominazione, e dell’aggio.

Sarà possibile effettuare il pagamento in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate nel corso di 5 anni.

Ai soggetti che presentano la richiesta di Definizione agevolata, l’Agenzia delle Entrate invierà entro il 30 giugno 2023 (prorogato al 30 settembre) la comunicazione con l’esito della domanda, l’importo delle somme dovute per la definizione e i moduli di pagamento in base al piano rateale scelto al momento dell’adesione.

L’Agenzia ricorda inoltre che la richiesta di Riduzione agevolata può essere presentata facilmente, esclusivamente online sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, utilizzando il servizio dedicato disponibile sia nell’area pubblica (senza la necessità di PIN e password) sia nell’area riservata (per coloro che dispongono di SPID, CIE o CNS e, per gli intermediari fiscali, Entratel).

All’interno dell’area riservata, il contribuente può presentare la dichiarazione di adesione utilizzando la funzione che permette di selezionare direttamente dall’elenco dei debiti “rimovibili”, le cartelle, gli avvisi o i carichi che si desidera includere nella richiesta, senza la necessità di indicare i dati identificativi dei documenti.

Sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate è inoltre disponibile il servizio per richiedere il Prospetto informativo, che contiene l’elenco dei carichi che possono essere “rottamati” e la simulazione dell’importo da pagare in coda alle riduzioni previste dalla Riduzione agevolata.

Le disposizioni

La Definizione agevolata introdotta dalla Legge di Bilancio 2023, si applica ai debiti affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se già soggetti a misure agevolative precedenti.

Coloro che aderiscono alla Definizione agevolata saranno tenuti a pagare solo l’importo dovuto come capitale e le spese di rimborso per eventuali procedure esecutive e diritti di notifica.

Non saranno invece richieste le somme dovute come sanzioni, interessi registrati, interessi moratori e aggio.

Per quanto riguarda i debiti relativi a multe stradali o altre sanzioni amministrative (diverse da quelle inflitte per violazioni fiscali o violazione degli obblighi contributivi), l’accesso alla misura agevola prevede che non siano richieste le somme dovute come interessi (indipendentemente dalla denominazione, incluse quindi le cosiddette “maggiorazioni”) e quelle dovute come aggio.

Non rientrano invece nell’ambito di applicazione della Definizione agevolata i debiti relativi alle risorse proprie dell’Unione Europea e all’IVA riscossa all’importazione, i recuperi degli aiuti di Stato, i crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti e multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

Per quanto riguarda i debiti delle Casse/Enti previdenziali di diritto privato, la Legge n. 197/2022 prevede che possano essere inclusi nella Definizione agevolata solo dopo un’apposita delibera di tali enti creditori pubblicata entro il 31 gennaio 2023 sul proprio sito web e comunicata, entro la stessa data, all’Agenzia delle Entrate tramite posta elettronica certificata.

Rottamazione quater: come presentare la domanda

I contribuenti hanno la possibilità di presentare l’adesione al programma di Definizione agevolata utilizzando il servizio apposito disponibile direttamente nell’area pubblica del portale web della Riscossione.

All’interno della sezione denominata “Programma di Agevolazione”, è necessario compilare l’apposito modulo, inserendo i codici identificativi delle cartelle o degli avvisi che si desidera includere nella richiesta di partecipazione. Inoltre, è richiesto di specificare il numero di rate in cui si intende suddividere l’importo dovuto, nonché l’indirizzo di residenza al quale si desidera ricevere la comunicazione relativa agli importi da versare.

È altresì indispensabile indicare un indirizzo e-mail valido al quale verrà inviata la ricevuta di avvenuta presentazione della domanda. In aggiunta, è obbligatorio allegare la documentazione di riconoscimento prevista per completare la procedura.

Conferma della domanda

Dopo aver confermato l’inoltro della richiesta, il contribuente riceverà un primo messaggio elettronico all’indirizzo indicato, contenente un collegamento da convalidare entro le successive 72 ore.

Se la documentazione allegata risulta corretta, sarà inviato un ulteriore messaggio elettronico con la ricevuta di presentazione dell’istanza di adesione.

La richiesta può essere inoltrata anche attraverso l’area riservata del sito web, accedendo con le credenziali Spid, Cie e Cns, senza necessità, in questo caso, di allegare i documenti di identificazione.

È possibile presentare la richiesta di adesione anche per i debiti già inclusi in un piano di “Rottamazione ter” indipendentemente dal fatto che tale piano sia ancora attivo o sia decaduto a causa di mancato, ritardato o insufficiente pagamento di una delle rate corrispondenti.

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