Manipolazione dell’Euribor e conseguenze sui mutui

Tramite l’ordinanza n. 34889, resa pubblica il 13 dicembre 2023, la Corte di Cassazione ha emesso un decreto essenziale e di estrema importanza

In questo contesto, la Corte di Cassazione ha dichiarato nullo il tasso di interesse di un finanziamento calcolato sull’Euribor, come concordato da alcune banche. Questa azione implica in sé diverse e importanti ripercussioni per i mutuatari, nello specifico per tutti quei soggetti che hanno sottoscritto un mutuo in quell’arco temporale compreso tra il 2005 e il 2008.

L’Euribor

L’Euribor – derivante dall’acronimo di Euro Interbank Offered Rate – riflette il tasso di interesse medio notificato su scala quotidiana dall’European Money Markets Institute (EMMI). Il calcolo di questo valore deriva dalla media dei tassi applicati da un panel di 19 istituti di credito. L’Euribor rappresenta quindi una risorsa ed una realtà fondamentale per il mercato monetario dell’euro e funge da riferimento per diverse tipologie di prestiti e finanziamenti.

La manipolazione dell’Euribor

Il tema della manipolazione dell’Euribor prese piede in seguito ad un’indagine dell’Autorità UE negli anni tra il 2011 e il 2013. L’indagine aveva l’obiettivo di scovare un presunto cartello bancario intenzionato a manipolare l’Euribor. Suddetta indagine – che vide il suo culmine nel caso AT.39914 – portò alla luce il fatto che tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008, alcuni istituti come Barclays Bank, Deutsche Bank, Société Générale e Royal Bank of Scotland, erano riusciti in effetti a manipolare il tasso di interesse.

Qual era lo scopo di tale manipolazione? Ottenere vantaggi illeciti rispetto ad operazioni di trading, o ancora, presentare condizioni finanziarie in capo agli istituti di credito che si rivelassero (fintamente) migliori rispetto a quelle reali, influenzando quindi il costo effettivo del credito a discapito del soggetto fruitore.

L’ordinanza della Cassazione

In coda alla conferma della manipolazione, la Corte di Cassazione ha determinato la nullità del tasso di interesse applicato ai mutui basati sull’Euribor manipolato, pretendendo così un nuovo calcolo del tasso. Ciò significa che i mutuatari che hanno accesso ad un mutuo a tasso variabile basato sull’Euribor nell’arco temporale di interesse (2005-2008) potrebbero avere diritto ad un rimborso. La somma del rimborso andrebbe a corrispondere alla differenza tra il tasso applicato e un tasso sostitutivo, determinato secondo l’articolo 117 del Testo Unico Bancario e il tasso dei BOT pertinenti lo stesso arco temporale in esame.

Oltretutto, nell’ambito dell’ordinanza citata, si legge come la sanzione intacchi anche le intese espletate da un istituto non partecipante – in linea formale – al cartello, in quanto “raggiunta dal divieto di cui alla L. n. 287 del 1990 , art. 2 è qualunque contratto o negozio a valle che costituisca applicazione delle intese illecite concluse a monte (Cass. 12/12/2017, n. 29810 )”.

Appare inoltre importante sottolineare che il diritto al rimborso è subordinato a prescrizione decennale, la quale inizia a decorrere a partire dal pagamento dell’ultima rata del mutuo, sia nel caso di estinzione che in quello di surroga. Qualora il mutuo però sia ancora in fase di ammortamento, la prescrizione non troverà alcuna applicazione.

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