Cessione del quinto: cosa succede in caso di licenziamento?

La cessione del quinto si rifà ad un profilo di finanziamento tramite cui i dipendenti pubblici e privati godono dell’opportunità di poter ottenere delle somme liquide entro tempistiche brevi, molto spesso con rate del tutto convenienti, caratterizzate da tassi di interesse fisso. Parliamo di cessione del quinto poiché la rata del finanziamento non può superare un quinto dello stipendio netto, ovvero il 20%.

La somma da corrispondere verrà poi scalata direttamente dalla busta paga da parte del datore di lavoro e ingloba un’assicurazione sulla vita in grado di proteggere l’azienda nel caso in cui il fruitore interessato si dimetta, o nell’eventualità si subisca un licenziamento o comunque la perdita del lavoro. Ma cosa accade nel caso in cui si smetta di lavorare ma sussistono ancora delle rate da estinguere sulla cessione del quinto? In questo nostro approfondimento ti illustreremo alcune possibilità che ti permetteranno di proseguire con il tuo finanziamento e non bloccarlo.

La cessione del quinto

Innanzitutto bisogna chiedersi come si struttura nel dettaglio la cessione del quinto per i dipendenti pubblici e privati. Si tratta di una tipologia di finanziamento caratterizzato da un minimo di 24 ed un massimo di 120 rate; ogni rata mensile andrà a corrispondere al 20% dello stipendio netto. Il prestito in questione viene concesso in subordino al possesso di requisiti specifici, come l’esistenza di un contratto di lavoro stabile e un’anzianità superiore rispetto alla durata del finanziamento richiesto.

Appurati i requisiti minimi necessari, la possibilità di ottenere questo prestito appare piuttosto semplice: basterà presentare apposita domanda anche online, avvalendosi dei siti web ufficiali degli istituti finanziari, che potranno così intanto fornire un preventivo gratuito. Le tempistiche sono piuttosto veloci e nel caso di risposta positiva, l’attivazione del finanziamento verrà gestita entro tempi altrettanto celeri, prevedendo un accredito diretto sul conto corrente di chi ne ha fatto richiesta.

Cessione del quinto e assicurazione

Nel momento in cui si invia una richiesta di finanziamento tramite cessione del quinto, oltre l’attivazione del finanziamento è prevista anche l’apertura di un’assicurazione sulla vita e sulla perdita del lavoro, atta a tutelare la finanziaria rispetto all’eventualità di un mancato pagamento delle rate restanti.

L’assicurazione viene stipulata con lo stesso ente finanziario disponibile a concedere la cessione del quinto, e il premio assicurativo verrà suddiviso ad integrazione dell’importo del finanziamento all’interno delle rate mensili. L’importo della singola rata quindi andrà a comprendere il premio assicurativo, gli interessi e le spese di istruttoria.

Cessione del quinto e calcolo TFR

La cessione del quinto prevede un pacchetto di garanzie varie per i dipendenti. A parte l’assicurazione obbligatoria sulla vita, il finanziamento include il vincolo di trattamento di fine rapporto accumulato fino a quel preciso momento, sia per quel che concerne il lavoro dipendente che per i profili privati di pensione. In tal modo la cifra vincolata appare una concreta tutela nel caso di dimissioni, licenziamento o perdita di lavoro.

Licenziamento

Che cosa accade quindi nell’eventualità di un licenziamento con la cessione del quinto? Qualora si venisse licenziati, ma restano ancora da pagare delle rate sulla cessione del quinto, la legislazione prevede che il datore di lavoro estingua le somme delle rate restanti tramite il trattamento di fine rapporto. L’importo dovrà comprendere ferie e permessi non goduti, e la quota prevista per la liquidazione. Le dinamiche operative per il pagamento del debito residuo dipenderanno dalla cifra riservata per il TFR; questa cifra potrà essere sufficiente a soddisfare il debito restante oppure non sufficiente.

TFR e rimborso rate restanti

Qualora l’importo relativo al trattamento di fine liquidazione è sufficiente a soddisfare le rate complessive restanti, il datore di lavoro estinguerà il finanziamento e nel caso di un importo TFR in esubero, questo sarà versato in forma diretta in favore del soggetto che si è dimesso o che è stato licenziato. Se al contrario però l’importo del TFR non appare sufficiente ad estinguere il finanziamento ottenuto tramite cessione del quinto, il titolare del finanziamento dovrà versare la somma restante anche nel caso in cui non possiede più un lavoro e a prescindere dalle motivazioni personali che l’hanno indotto a smettere di lavorare.

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